51) Schmitt. Sulla sovranit.
Carl Schmitt (1888-1985), filosofo del diritto e dello Stato, pone
al centro il problema della legittimit nello Stato moderno che si
rivela nelle situazioni di emergenza. Importante  poi la
categoria di amico-nemico. Per nemico egli intende l'altro in
senso esistenziale e quindi una presenza ineliminabile. Infine
egli ha prestato una particolare attenzione al momento della
decisione, in quanto  quello che rivela chi veramente detiene il
potere.
In questa lettura egli afferma che la sovranit si manifesta in
modo chiaro solo negli stati d'eccezione, quando si presenta
quel tipo di emergenza non prevista dagli ordinamenti.
K. Schmitt, Teologia politica, in Le categorie del politico, a
cura di G. Miglio, e P. Schiera, Il Mulino, Bologna, 1972, pagine
33-35.
Sovrano  chi decide sullo stato di eccezione.
Questa definizione pu essere appropriata al concetto di
sovranit, solo in quanto questo si assuma come concetto limite.
Infatti concetto limite non significa un concetto confuso, come
nella terminologia spuria della letteratura popolare, bens un
concetto relativo alla sfera pi esterna. A ci corrisponde il
fatto che la sua definizione non pu applicarsi al caso normale,
ma a un caso limite. Risulter dal seguito che qui con stato
d'eccezione va inteso un concetto generale della dottrina dello
Stato, e non qualsiasi ordinanza d'emergenza o stato d'assedio. Il
fatto che lo stato d'eccezione sia eminentemente appropriato alla
definizione giuridica della sovranit ha una ragione sistematica,
di logica giuridica. Infatti la decisione intorno alla eccezione 
decisione in senso eminente, poich una norma generale, contenuta
nell'articolo di legge normalmente vigente, non pu mai
comprendere un'eccezione assoluta e non pu perci neppure dare
fondamento pacificamente alla decisione che ci si trova di fronte
a un vero e proprio caso d'eccezione.
[...].
Lo schema astratto che  stato proposto come definizione della
sovranit (sovranit  il potere sovrano supremo e non derivato)
pu essere mantenuto oppure no, senza che ne derivi una grossa
differenza di ordine pratico o teorico. In generale non si disputa
intorno a un concetto in s, quanto meno nella storia della
sovranit: si disputa intorno al suo concreto impiego, cio su chi
in caso di conflitto decida dove consiste l'interesse pubblico o
statale, la sicurezza e l'ordine pubblico, la salut public e cos
via. Il caso d'eccezione, il caso non descritto nell'ordinamento
giuridico vigente, pu al massimo essere indicato come caso di
emergenza esterna, come pericolo per l'esistenza dello Stato o
qualcosa di simile, ma non pu essere descritto con riferimento
alla situazione di fatto. Solo questo caso rende attuale la
questione relativa al soggetto della sovranit, che  poi la
questione della sovranit stessa. Non si pu affermare con
chiarezza incontrovertibile quando sussista un caso d'emergenza,
n si pu descrivere dal punto di vista del contenuto che cosa
possa accadere quando realmente si tratta del caso estremo di
emergenza e del suo superamento. Tanto il presupposto quanto il
contenuto della competenza sono qui necessariamente illimitati.
Anzi dal punto di vista dello Stato di diritto non sussiste qui
nessuna competenza. La costituzione pu al pi indicare chi deve
agire in un caso siffatto. Se quest'azione non  sottoposta a
nessun controllo, se essa non  ripartita in qualche modo, secondo
la prassi della costituzione dello Stato di diritto, fra diverse
istanze che si controllano e si bilanciano a vicenda, allora
diventa automaticamente chiaro chi  il sovrano. Egli decide tanto
sul fatto se sussista il caso estremo di emergenza, quanto sul
fatto di che cosa si debba fare per superarlo. Egli sta al di
fuori dell'ordinamento giuridico normalmente vigente e tuttavia
appartiene a esso poich a lui tocca la competenza di decidere se
la costituzione in toto possa essere sospesa. Tutte le tendenze
del moderno sviluppo dello Stato di diritto concorrono a escludere
un sovrano di questo senso.
Novecento filosofico e scientifico, a cura di A. Negri, Marzorati,
Milano, 1991, volume quarto, pagine 144-145.
